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Iva agevolata per le ristrutturazioni: guida veloce all’applicazione
I chiarimenti del Ministero dell’Economia sui criteri per calcolare il valore dei beni significativi e le misure di agevolazione fiscale per la casa previste nella Legge di Bilancio 2018
Giorgio Tacconi 6 marzo 2018
Le misure di agevolazione fiscale previste nella Legge di Bilancio 2018 comprendono anche quelle per la casa: i bonus fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e adeguamento antisismico e nuove disposizioni per l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% nei lavori di recupero edilizio.
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha fornito l’interpretazione autentica dell’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lett. b, della Legge n. 488/1999, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
In questa guida in particolare proveremo a fare chiarezza su diversi temi:
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Quando si applica l’Iva al 10%
I beni significativi
Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Recupero del patrimonio edilizio
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Acquisto dei materiali
Costi accessori ad aliquota Iva agevolata
Erronea applicazione dell’Iva al 22%
L’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate, si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29 dicembre 1999.
La circolare n. 12/E del 2016 dell’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che le parti staccate che hanno un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.Il valore di tali beni è quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi: le materie prime e la manodopera impiegata per la produzione degli stessi, che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato dovrà contenere l’indicazione separata del valore della prestazione e del bene, cioè:
– il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione;
– i beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Quando si applica l’Iva al 10%
L’Iva al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sui lavori di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa e anche sui materiali e la manodopera. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
I beni significativi
Sono espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999 e comprendono, ad esempio, ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza. Su questi beni significativi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
L’Iva agevolata al 10% non si applica:
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
L’Iva agevolata al 10% si può applicare anche in alcuni casi di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
L’Iva agevolata senza data di scadenza si applica a:
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera;
acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati;
forniture dei beni finiti, cioè beni che, pur incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad es. porte, infissi esterni, sanitari, caldaie ecc.), sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Recupero del patrimonio edilizio
Gli interventi che godono dell’Iva agevolata sono:
manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e integrazione e mantenimento in efficienza di impianti tecnologici esistenti;
manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterazione di volumi e superfici delle singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni di uso;
ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
La Legge n. 488 del 1999 conferisce l’Iva agevolata anche a questa tipologia di interventi, purché effettuati nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa, come:
singole unità immobiliari classificate come A esclusi gli A10 ufficio indipendentemente dall’utilizzo,
pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi,
edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati,
edifici destinati a residenza statale di collettività come orfanotrofi, brefotrofi ecc.
Sono esclusi negozi, uffici, e simili che non hanno destinazione abitativa prevalente.
Numerosi esempi di interventi di questo tipo sono esposti nella circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998.
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Giorgio Tacconi
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Acquisto dei materiali
L’acquisto dei materiali gode dell’Iva ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
I materiali che rientrano nell’ambito di applicazione sono quelli individuati nel decreto 29 dicembre 1999 “Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (Gu n.306 del 31 dicembre 1999).”
Non si applica l’Iva agevolata nel caso di materiali o di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio o alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
Costi accessori ad aliquota Iva agevolata
Sono compresi negli interventi: le spese per la progettazione dei lavori, l’acquisto di materiali, l’esecuzione dei lavori e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi, imposta sul valore aggiunto, le imposte di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione, degli interventi e gli adempimenti previsti dalla legge.
Erronea applicazione dell’Iva al 22%
In caso di erronea applicazione dell’Iva ordinaria al 22%, si può richiedere il rimborso al fornitore, il quale, presentando fattura e bonifico, potrà a sua volta presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate entro due anni dalla data di versamento dell’imposta. Non sono ammesse note di credito.
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Giorgio Tacconi
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Nato a Milano nel 1956, laureato in giurisprudenza, svolge come libero professionista attivita’ di comunicazione, informazione e consulenza tecnico-giuridica in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, tutela dell’ambiente e sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa. Ha collaborato come autore di testi, siti e banche dati con Cedis, McGrawHill, Eco-comm, De Agostini, Rcs, Conde Nast, LifeGate, Sistemi EditorEDILMAR 2000 P.IVA 11934881001